Articolo 1
È costituita l’associazione “Nord-est digitale”. Essa è una libera associazione e senza scopo di lucro. Ha sede in Venezia.
Articolo 2
Essa persegue le seguenti finalità:
a) Promuovere e diffondere la cultura del digitale in tutte le sue forme con particolare attenzione al territorio del nord est Italiano;
b) Organizzare corsi, eventi, manifestazioni, barcamp;
c) Programmare attività di formazione mediante l’organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, incontri di divulgazione, concorsi;
d) Promuovere le attività dell’Associazione attraverso i moderni strumenti web e di social networking;
e) Incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali nella cittadinanza attiva;
f) Collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università, centri di ricerca, associazioni culturali, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
g) Aderire a organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi similari;
h) Realizzare prodotti editoriali cartacei e digitali;
i) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
Articolo 3
L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno entro il 31 gennaio in unica soluzione non rimborsabile. La quota associativa è indicata nel Regolamento dell’Associazione. I Soci accettano senza riserve lo statuto.
Articolo 4
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall’Assemblea dei Soci, dai contributi di Enti, di privati e di associazioni, da oblazioni, lasciti e donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo legato al conseguimento delle finalità associative.
Articolo 5
L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
Articolo 6
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Articolo 7
Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute a seguito di preventivo approvato dal Consiglio direttivo.
Articolo 8
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato dispone di un solo voto. Non è ammessa delega.
Articolo 9
I Soci cessano di appartenere all’associazione: a) Per dimissioni volontarie previa comunicazione al Consiglio direttivo; b) Per morosità; il Socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 gg. dalla scadenza, verrà di diritto escluso dall’Associazione; c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute non in linea con i principi dell’Associazione. L’espulsione non è appellabile.
Articolo 10
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.
Articolo 11
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
> L’Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
> Il Consiglio direttivo;
> Il Presidente.
L’Associazione si avvale di un Comitato scientifico che ha funzioni di indirizzo e di strategia e vi partecipano personalità del mondo della cultura, delle tecnologie e delle scienze. I partecipanti al Comitato scientifico sono anche soci onorari dell’Associazione.
Articolo 12
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria avverrà, mediante comunicazione con posta elettronica o in qualsiasi altra forma eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.
Articolo 13
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
> elegge il Consiglio direttivo;
> approva il bilancio preventivo e consuntivo;
> approva il programma delle attività dell’Associazione;
> approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Articolo 14
Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.
Articolo 15
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni quattro anni su una lista unica aperta a tutti i Soci. I membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti. Possono far parte dei Consiglio gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente del Comitato scientifico ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Articolo 16
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
> deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
> predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
> formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
> redigere il rendiconto preventivo e consuntivo, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote annue;
> programmare le attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.
Articolo 17
Il Consiglio direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.
Articolo 18
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni nelle quali viene delegato. Al Presidente, sulla base delle direttive dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, compete promuovere l’attività dell’Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, cura l’applicazione delle rispettive deliberazioni, sorveglia sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto.
Articolo 19
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e si occupa della corrispondenza. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio direttivo.
Articolo 20
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali nonché di modificare temporaneamente o permanentemente la sede.
Articolo 21
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà terminare solo su delibera dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 22
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, tolte le passività, verranno distribuiti ad un’associazione o ad un ente scelti dall’Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
Articolo 23
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.